La rivoluzione digitale e la consulenza finanziaria
L’intermediazione finanziaria è oggi attraversata da un intenso processo di trasformazione e integrazione con i nuovi strumenti tecnologici. L’affermarsi della digitalizzazione sistemica e la crescente diffusione di strumenti di intelligenza artificiale impongono di ripensare l’impatto del fenomeno sugli schemi tradizionali nella prestazione dei servizi di investimento.
Tra questi, la consulenza finanziaria presenta storicamente profili delicati. La consulenza è passata da attività originariamente non riservata a servizio di investimento puntualmente regolato dal TUF e dalla disciplina secondaria europea e nazionale. L’assetto normativo, in estrema sintesi, si fonda sull’obbligo, per il consulente, di agire con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse del cliente, di adempiere a specifici oneri informativi, di profilatura e di valutazione dell’adeguatezza, di registrazione e tracciabilità delle attività. Come noto, tali regole e presidi di condotta sono volti a bilanciare l’inevitabile (e fisiologica) asimmetria informativa sussistente tra il consulente ed il cliente. Rispetto alla maggioranza degli altri servizi di investimento, la consulenza si contraddistingue per il rapporto di fiducia personale che il cliente ripone verso il proprio consulente. Il legislatore, consapevole di ciò, ha progressivamente rafforzato i presidi di vigilanza, processo culminato, nel caso italiano, nel trasferimento delle relative funzioni dalla CONSOB all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF) nel 2018. Nonostante il non trascurabile numero di frodi finanziarie estranee al rapporto contrattuale poste all’attenzione delle autorità negli ultimi anni, il presente contributo considera esclusivamente i fenomeni che s’innestano all’interno della consulenza regolare, analizzando la tenuta del sistema verso le inevitabili vulnerabilità prodotte dalla diversissima velocità che sussiste tra innovazione tecnologica e regolamentazione.
La crescita delle frodi online nel settore bancario-finanziario
Il fenomeno delle frodi online nel campo dei servizi bancari-finanziari e di investimento è in crescita. Ciò emerge chiaramente dagli studi di settore e dalla recente attenzione delle autorità sovranazionali e nazionali al fenomeno. La Relazione 2024 dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) evidenzia, con riferimento alle frodi digitali, che oltre il 30% dei ricorsi ricevuti hanno avuto ad oggetto condotte di phishing, spoofing, smishing e vishing. Ancora più significativo è il Rapporto della Banca d’Italia sulle operazioni di pagamento fraudolente nel secondo semestre 2024, ove si mette in luce che le operazioni a distanza restano molto più esposte di quelle in presenza e, per i bonifici, le frodi da manipolazione del pagatore rappresentano il 67% del valore economico oggetto di operazioni illecite. Benché tali dati insistano sulla materia dei servizi di pagamento e sulla sicurezza digitale bancaria, essi assumono rilievo anche in relazione alle frodi nella consulenza, in un ecosistema nel quale quest’ultima è perlopiù veicolata a distanza. Tale profilo può infatti costituire un punto di innesto critico per tecniche di ingegneria sociale e manipolazione. Rilevanti, sotto questo aspetto, i dati di cui alla Relazione Annuale 2024 dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), nella quale si rileva che il 48% dei ricorsi all’arbitro ha riguardato la consulenza in materia di investimenti e che le controversie esaminate sono in larga parte relative all’operatività da remoto. In attesa di studi più aggiornati, i dati delineano un quadro nel quale il rischio di frode tende ad emergere nella progressiva diluizione della relazione personale con il consulente (rispetto alla quale il sistema normativo era stato originariamente ponderato) e nella sua collocazione in ambienti digitali a distanza.
Il fenomeno delle frodi nella consulenza finanziaria
Per ciò che qui interessa, ossia le condotte fraudolente ricomprese nella consulenza finanziaria regolare, permangono sicuramente le forme tradizionali di sfruttamento patologico del rapporto: tra le fattispecie più note in letteratura, pur con le variabili del caso, vi è quella del consulente infedele che, tramite la manipolazione dei dati e dei documenti, rappresenta al cliente una situazione differente da quella reale, inducendolo a sottoscrivere ordini su strumenti non compresi o a trasferire disponibilità al di fuori del circuito regolare dell’intermediario. Tali ipotesi, ben conosciute dalla giurisprudenza, si intrecciano però oggi con i nuovi schemi digitali illeciti pocanzi richiamati, nei quali l’elemento umano e quello digitale si combinano.
In questo senso, la tecnologia non rappresenta soltanto un nuovo canale, ma una componente attiva che s’interpone – o quantomeno altera – il rapporto consulenziale. Su questo versante, la interessante Relazione OCF 2024 segnala che tra le violazioni più rilevanti figurano la contraffazione della firma, la ricezione o l’utilizzo dei codici di accesso telematico e, in aumento rispetto all’anno precedente, la propinazione al cliente di informazioni o documenti non veritieri, l’acquisizione della disponibilità di somme della clientela e la conduzione di operazioni non autorizzate.
Evidentemente tenuto conto di questi fenomeni, ESMA ha recentemente intensificato studi e pubblicazioni di sensibilizzazione circa i rischi della digitalizzazione dei servizi di investimento retail e, più di recente, sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella prestazione dei servizi di investimento ai clienti al dettaglio, rispetto alla quale ha ribadito che l’impiego di sistemi di IA da parte delle imprese di investimento non modifica il perimetro degli obblighi derivanti dalla MiFID II e, invero, si richiede agli intermediari di prestare particolare attenzione ai presidi organizzativi, alla gestione dei conflitti di interesse, alla qualità dei dati, alla supervisione umana, alla record-keeping.
Qualche prospettiva sul paradigma della responsabilità dell’intermediario rispetto alla consulenza finanziaria
Come noto, sussistono due principali piani di emersione delle responsabilità per l’intermediario in tema di consulenza: il primo verte sulla previsione della responsabilità solidale con il consulente per i fatti illeciti posti in essere da questo, mentre il secondo consiste nell’adozione di adeguata struttura e presidi organizzativi. Consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n. 11240/2025, n. 28952/2024, n. 31894/2023) rispetto al riparto di responsabilità, ha posto in luce come l’intermediario, in estrema sintesi, può essere chiamato a rispondere quando, in presenza di indici di anomalia, abbia reso possibile o anche soltanto agevolato l’illecito, pur vagliando l’esistenza della c.d. occasionalità necessaria e di eventuali profili di corresponsabilità del cliente per dolo o colpa grave. L’ACF in recenti pronunce ha introdotto interessanti elementi sul punto che, per certi versi, sembrerebbero andare oltre l’approccio adottato della giurisprudenza. L’arbitro ha infatti ritenuto che gli intermediari debbano tracciare le fasi di interlocuzione tra le parti e la successiva disposizione, da parte del cliente, di ordini di investimento conseguenti all’attività di consulenza, così da consentire ex post la ricostruzione del ruolo effettivo del consulente rispetto alle operazioni concluse. Sotto il profilo operativo, inoltre, sono stati ritenuti poco adeguati quei sistemi nei quali non è il cliente a inserire l’ordine, ma è il consulente a caricare preventivamente una proposta poi solo formalmente richiesta dal cliente.
La ricognizione sin qui svolta pare far emergere una nuova direttrice di sviluppo del sistema consulenziale, nel quale la tenuta s’innesterebbe su un paradigma tecnico-operativo in luogo di quello fiduciario. Ciò, pur essendo sicuramente compatibile con la normativa attuale, comporta delle ricadute sulla analisi del fenomeno delle frodi, anche in via prospettica e di concreta applicazione da parte degli operatori nel breve futuro. Se viene superata l’ottica secondo la quale la frode era essenzialmente una deviazione individuale del singolo consulente dai propri obblighi (unita alla scarsa avvedutezza del cliente) e si porta alle estreme conseguenze quanto appena osservato, si potrebbe ipotizzare che la vulnerabilità del cliente, che giustifica l’essenza della disciplina sulla consulenza, non nascerebbe più in via principale dallo sfruttamento patologico della fiducia ma dalla predisposizione di ambienti digitali che non tutelano a sufficienza l’investitore. In altri termini, potrebbero in prospettiva profilarsi responsabilità per gli intermediari laddove questi consentano al consulente di operare in contesti digitali opachi o scarsamente controllati e, soprattutto, non ricostruibili ex post.
In ultima analisi, la tenuta del sistema MiFID dovrà misurarsi non solo sulla applicabilità delle regole di condotta, ma anche sulla capacità degli intermediari di tradurle in presidi tecnici effettivi, idonei a prevenire manipolazioni negli ambienti digitali. D’altro canto, a livello di sistema, l’attuazione di presidi sempre più specifici e dispendiosi da parte degli intermediari potrebbe portare ad un esponenziale aumento degli oneri e dei costi a carico degli intermediari che, in prospettiva, potrebbero ricadere indirettamente sugli investitori finali, contraddicendo le esigenze di competitività del mercato finanziario nazionale rispetto ad altre esperienze giuridiche.