Rendicontazione di sostenibilità e legittimo affidamento del consulente finanziario: problematiche e profili di responsabilità

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“La considerazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di consulenza può produrre vantaggi che non si limitano ai mercati finanziari. Può infatti accrescere la resilienza dell’economia reale e la stabilità del sistema finanziario. Nel fare ciò, può incidere in ultima istanza sul rischio/rendimento dei prodotti finanziari. Pertanto, è essenziale che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscano le informazioni necessarie per consentire agli investitori finali di adottare decisioni di investimento informate”.

Così il considerando n. 19 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 – relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari – sottolinea la connessione esistente tra decisioni di investimento informate e vantaggi per il sistema economico-finanziario nel suo complesso, riconoscendo in questo senso un ruolo centrale alla figura del consulente finanziario quale fonte essenziale di informazioni.
Chiaramente, la raccomandazione prestata nell’ambito del servizio di consulenza presuppone che le informazioni fornite al cliente siano il frutto di un’elaborazione critica di dati e informazioni che il consulente ha ricavato, a sua volta, dal mercato. In altri termini, come emerge dallo stesso Regolamento UE sopracitato, non sono solo i consulenti finanziari a dover fornire informazioni “corrette, chiare e non fuorvianti” (art. 21, comma 1, Regolamento consulenti CONSOB), ma anche gli altri “partecipanti ai mercati finanziari”, vale a dire, su tutti, gli emittenti.

Ciò significa che il consulente stesso è destinatario delle informazioni rese disponibili sul mercato dall’emittente e che, in ultima analisi, sempre il consulente su tali informazioni potrebbe fare affidamento nel raccomandare all’investitore uno strumento finanziario piuttosto che un altro.
Considerato l’incremento negli ultimi anni della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità e la sempre crescente attenzione alle questioni ambientali e sociali, appare interessante interrogarsi sul regime ed i profili di responsabilità legati ai danni subiti dall’investitore retail a seguito di un’operazione di investimento – poi rivelatasi sfavorevole ovvero inadeguata al profilo finanziario del cliente stesso – posta in essere su raccomandazione di un consulente finanziario a sua volta fuorviato dalle false informazioni non finanziarie rese dall’emittente in sede di rendicontazione di sostenibilità.
Altrimenti detto, ciò che si intende esaminare è la disciplina di responsabilità applicabile al caso in cui uno strumento finanziario di una determinata società venga raccomandato, tramite prestazione di un servizio di consulenza, dopo aver preso in considerazione il modo in cui le questioni di sostenibilità impattano e influiscono sull’impresa esercitata dall’emittente.

Come noto, le indicazioni relative a tali questioni – che dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 254/2016, di attuazione della Direttiva 2014/95/UE, si potevano ricavare dalla “Dichiarazione di carattere non finanziario”, mentre ora, a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. 125/2024 recante attuazione della Direttiva 2022/2464/UE (Corporate Sustainability Reporting Directive oppure, più brevemente, CSRD), traspaiono in bilancio dalla “Rendicontazione di sostenibilità” quale apposita sezione della Relazione sulla gestione – sono fornite, per l’appunto, dalla società-emittente; in questo senso, perciò, al fine di far apparire più virtuosa l’impresa agli occhi del mercato e, di risulta, rendere maggiormente appetibili gli strumenti finanziari emessi, una società emittente potrebbe fornire dichiarazioni non veritiere simulando una falsa attenzione a fattori ambientali, sociali e di buona governance (c.d. greenwashing).
Nella prospettiva qui rappresentata un tale comportamento potrebbe produrre un danno al risparmiatore che si è determinato a investire a causa della condotta di un altro soggetto, vale a dire il consulente finanziario che, al fine di soddisfare le preferenze o anche solo gli interessi di sostenibilità del cliente, ha a sua volta fatto (più o meno colpevolmente) affidamento sulle informazioni rese dalla società ed è stato, così, indotto in errore.
Viene così da porsi le seguenti domande: in che modo e con quali effetti è possibile applicare all’ipotesi di studio soprariportata la disciplina di diritto comune sulla responsabilità (principi e rimedi tipici) quale metodo di enforcement delle speciali regole di comportamento previste dal diritto dei mercati finanziari? È possibile immaginare una nozione di “affidamento” che si riferisca non solo al risparmiatore, ma anche al consulente finanziario quale ulteriore soggetto “tradito” dall’operazione di investimento?

Come noto, la rendicontazione sulla sostenibilità costituisce atto dell’organo amministrativo della società, di talché la responsabilità per le false informazioni contenute in tale atto è ricavabile in via sistematica dal combinato disposto degli artt. 2395 c.c. e 2049 c.c.
Non a caso in dottrina si è detto che la falsa dichiarazione contenuta nella rendicontazione di sostenibilità, integrando un “atto illecito compiuto nell’ambito dell’attività gestoria, regolato dall’art. 2395 c.c.”, è in grado di determinare “l’estensione della responsabilità alla società, sub specie della responsabilità del padrone o committente o se si vuole in virtù del rapporto organico” .
In altri termini, è senz’altro possibile per il socio o per il terzo – che abbia subito un pregiudizio diretto nel proprio patrimonio personale (e non un mero danno c.d. riflesso dal depauperamento del patrimonio sociale) a causa di informazioni non finanziarie false o inesatte – esercitare azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori, fermo restando che lo stesso socio o terzo potrà utilmente esperire azione di risarcimento ex art. 2049 c.c. invocando la responsabilità oggettiva della società per il fatto dei preposti (vale a dire gli amministratori).

Ciò che qui interessa, ad ogni modo, è indagare se nella nozione di terzo di cui all’art. 2395 c.c. possa farsi rientrare anche il consulente finanziario che utilizzi le informazioni contenute in una falsa rendicontazione di sostenibilità per lo svolgimento della sua attività professionale e, dunque, per la prestazione del servizio di consulenza raccomandando a un risparmiatore la sottoscrizione di un determinato strumento finanziario.
Al di là dell’ineccepibile dato testuale, che nel servirsi del termine “terzo” non preclude alcuna possibilità, sembra non vi siano ragioni per escludere il consulente finanziario dall’ambito applicativo della norma. Pertanto, anche rispetto a tale soggetto è astrattamente ipotizzabile una nozione di affidamento che giustifichi e legittimi la tutela risarcitoria aquiliana.
La questione, per come posta in astratto, non pone particolari problemi in quanto la soluzione prospettata appare alquanto lineare sia da un punto di vista sistematico sia da un punto di vista letterale, oltre che da un punto di vista di giustizia commutativa, per la quale – sinteticamente -i torti causati devono essere riparati.

Tuttavia, nel caso concreto – sprovvisto di specifica ed espressa copertura normativa – in cui il destinatario e fruitore dell’informazione sulla sostenibilità sia costituito da un soggetto dotato di qualificate capacità e competenze professionali (id est, un consulente finanziario), allora appare ragionevole sostenere che l’affidamento, quale “perno della responsabilità per informazioni inesatte”, per esser ritenuto legittimo e tale, dunque, da fondare un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale dovrà esser valutato in maniera alquanto rigorosa e tenendo in considerazione una serie di circostanze fattuali.
Relativamente a tali circostanze fattuali un’indicazione significativa è ricavabile da quello che attenta dottrina ha affermato sostenendo, in generale, che l’affidamento rilevante legato a informazioni ESG fornite al mercato deve essere ““ragionevole”, nel senso di giustificato; dove la “giustificabilità” deve ritenersi venga meno non solo nel caso della falsità lampante della informazione, ma anche nel caso della assoluta genericità della informazione trasmessa, tale da escludere l’idoneità ad influenzare l’agente”

Nell’ipotesi di studio qui rappresentata, perciò, la “falsità lampante” e “assoluta genericità” dell’informazione andranno valutate avuto riguardo al parametro di diligenza richiesto dall’art. 1176 comma 2 c.c., vale a dire tenendo conto della natura dell’attività professionale esercitata. Così, agli occhi di un esperto del mercato dei capitali – come dovrebbe essere un consulente finanziario – la falsità o genericità di un’informazione ESG dovrebbe esser più facilmente percepibile di quanto lo sia da parte di un semplice investitore retail, con la conseguenza che il margine per invocare da parte del consulente stesso un affidamento legittimo, ragionevole e giustificato nell’informazione fuorviante risulta sicuramente ridotto, ma non azzerato. Difatti, i soprarichiamati casi di falsità lampante e assoluta genericità costituiscono ipotesi estreme di esclusione della configurabilità di un affidamento legittimo anche per il mero investitore; ma nell’immaginabile varietà casistico-esperienziale può ritenersi sussistano ipotesi più sfocate, in cui la falsità non è così palese e la genericità non così netta; ipotesi che permettono di pensare che sia giusto tutelare perfino un soggetto qualificato come il consulente finanziario contro dichiarazioni non rispondenti al vero.

Com’è chiaro, sarà alquanto complesso per il consulente provare il suo legittimo affidamento nell’informazione ESG inesatta fornita dalla società (emittente lo strumento finanziario raccomandato), così come sarà arduo provare il nesso causale tra dichiarazione non finanziaria e danno subito; ma sarà in ogni caso possibile. In assenza di espressa previsione normativa, dunque, potrà immaginarsi che per raggiungere tale prova il consulente debba dedurre circostanze fattuali che rivelino l’assenza di dolo o grave colpa professionale nell’analisi ed elaborazione delle informazioni non finanziarie di cui alla inesatta rendicontazione di sostenibilità ovvero, invertendo la prospettiva, che con riferimento alle specifiche preferenze di sostenibilità del cliente le informazioni non finanziarie della società emittente, per come rese nella rendicontazione di sostenibilità, avrebbero ingenerato nella maggior parte dei consulenti finanziari (rectius, nel consulente finanziario medio) il legittimo affidamento relativamente alla veridicità e correttezza della dichiarazione non finanziaria, e di risulta uno scusabile convincimento circa l’adeguatezza al profilo del cliente dello strumento finanziario offerto da tale emittente.

A ben vedere, la prova dell’affidamento incolpevole da parte del consulente finanziario potrebbe rilevare in una duplice direzione: (i) come prova liberatoria nel giudizio di responsabilità eventualmente instaurato dal cliente nei suoi confronti per il risarcimento del danno da questi subito a causa della raccomandazione di investimento (ed infatti l’art. 23, comma 6, TUF prevede che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”); (ii) come prova diretta della causa petendi posta a fondamento della domanda risarcitoria formulata, ex artt. 2395 e 2049 codice civile, dal consulente stesso nei confronti di amministratori e società.

In quest’ultimo caso il danno risarcibile potrebbe consistere – chiaramente ove se ne fornisca la relativa prova – tanto in quello patrimoniale derivante dalla perdita subita dal consulente il quale abbia ristorato il danno subito dal cliente (configurandosi, in tale ipotesi, una sorta di rivalsa nei confronti di amministratori e società) e dal lucro cessante per la perdita del cliente (essendo altamente probabile l’intervento di una risoluzione del contratto di consulenza per inadempimento del consulente), quanto in quello non patrimoniale sub specie di pregiudizio alla reputazione del consulente finanziario.

 

NOTE

  1. Adottato dalla Consob con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 e successivamente modificato con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016.
  2. Ai sensi dell’art. 3 (rubricato Rendicontazione individuale di sostenibilità), comma 1, Dlgs. 125/2024: “Le imprese di cui all’articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione”.
  3. Azione individuale del socio e del terzo: Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”.
  4. Responsabilità dei padroni e dei committenti: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
  5. BRIGUGLIO A., Informazione sulla sostenibilità e responsabilità esterna degli amministratori, Milano, 2025, 273.
  6. Ivi, 309
  7. Ivi, 311.
  8. Diligenza nell’adempimento: Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

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